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IL DIRITTO ALLA MEDIAZIONE CHE SPETTA ALL’AGENTE IMMOBILIARE

22/04/2020

L’agente immobiliare ha diritto al pagamento della mediazione quando l’affare sia stato concluso per effetto del suo intervento, cioè quando la conclusione della compravendita sia in relazione con l’opera di mediazione da lui svolta.

Ciò significa che, perché l’agente abbia diritto alla mediazione, non è necessario il suo intervento fino alla conclusione del contratto, ma è sufficiente che l’affare possa essere ricollegato alla sua opera di avvicinamento delle parti contraenti. (per esempio per aver segnalato la disponibilità di un immobile al futuro acquirente).

L’Agente Immobiliare ha diritto alla mediazione da ciascuna delle parti. La percentuale della mediazione e la proporzione in cui questa è a carico di ciascuna delle parti, in mancanza di pattuizione, sono determinate secondo gli usi e consuetudini locali, che possono essere reperite presso le Camere di Commercio.

Il diritto alla provvigione “scatta” nel momento in cui le parti si mettono d’accordo, ovvero si concretizza con l’accettazione della proposta e nel momento in cui l’accettazione della proposta è notificata all’altra parte; nella pratica, però, molto spesso l’agenzia si fa saldare al preliminare o al contratto di locazione.

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